Art. 61.
(Trasferimento dell'autorizzazione).

      1. Al trasferimento della proprietà o della disponibilità dell'impianto consegue la voltura dell'autorizzazione.
      2. Il trasferimento dell'autorizzazione è denunciato all'autorità competente entro quindici giorni dalla sua denuncia.
      3. L'autorità di cui al comma 2, entro e non oltre due mesi dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza delle garanzie e dei requisiti finanziari e professionali eventualmente richiesti dalla legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.